La Costituzione della
Repubblica Italiana PRINCIPI FONDAMENTALI
Art. 1.
L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro. La sovranità
appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della
Costituzione.
Art. 2. La
Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come
singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e
richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica,
economica e sociale. Art. 3.
Tutti i cittadini
hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione
di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di
condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli
ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di
fatto la libertà
e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona
umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione
politica, economica e sociale del Paese.
Art. 4.
La Repubblica
riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che
rendano effettivo questo diritto. Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo
le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività
o una funzione
che concorra al progresso materiale o spirituale della società. Art. 5. La
Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua
nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento
amministrativo; adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle
esigenze dell'autonomia e del decentramento.
Art. 6. La
Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche.
Art. 7. Lo
Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e
sovrani. I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni
dei Patti accettate dalle due
parti, non
richiedono procedimento di revisione costituzionale.
Art. 8.
Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge. Le
confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi
secondo i propri
statuti, in
quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano. I loro rapporti
con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative
rappresentanze.
Art. 9. La
Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e
tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.
Art. 10.
L'ordinamento
giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale
generalmente riconosciute. La condizione giuridica dello straniero è regolata
dalla legge in conformità delle norme e dei
trattati
internazionali. Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo
esercizio delle libertà democratiche
garantite dalla
Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica
secondo le condizioni stabilite dalla legge. Non è ammessa l'estradizione dello
straniero per reati politici.
Art. 11.
L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri
popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente,
in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità
necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le
Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale
scopo. Art. 12 La bandiera della Repubblica è il tricolore italiano: verde,
bianco e rosso, a tre bande verticali di eguali dimensioni.
PARTE I DIRITTI E
DOVERI DEI CITTADINI TITOLO I RAPPORTI CIVILI
Art. 13.
La libertà personale è inviolabile. Non è ammessa forma alcuna di detenzione,
di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi
altra restrizione
della libertà personale, se non per atto motivato dell'autorità giudiziaria e
nei soli casi e modi previsti dalla legge. In casi eccezionali di necessità ed
urgenza, indicati tassativamente dalla legge, l'autorità di
pubblica
sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati
entro quarantotto ore all'autorità giudiziaria e, se questa non li convalida
nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni
effetto.
È punita ogni
violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di
libertà. La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva.
Art. 14. Il domicilio è
inviolabile. Non vi si possono eseguire ispezioni o perquisizioni o sequestri,
se non nei casi e modi stabiliti
dalla legge
secondo le garanzie prescritte per la tutela della libertà personale. Gli
accertamenti e le ispezioni per motivi di sanità e di incolumità pubblica o a
fini economici e fiscali sono regolati da leggi speciali. Art. 15.
La libertà e la
segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono
inviolabili. La loro limitazione può avvenire soltanto per atto motivato
dell'autorità giudiziaria con le garanzie
stabilite dalla
legge. Art. 16. Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in
qualsiasi parte del territorio nazionale,
salvo le
limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di
sicurezza. Nessuna restrizione può essere determinata da ragioni politiche.
Ogni cittadino è libero di uscire dal territorio della Repubblica e di
rientrarvi, salvo gli obblighi di
legge.
Art. 17. I
cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senz'armi. Per le riunioni,
anche in luogo aperto al pubblico, non è richiesto preavviso. Delle riunioni in
luogo pubblico deve essere dato preavviso alle autorità, che possono vietarle
soltanto per
comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica. Art. 18.
I cittadini hanno
diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono
vietati ai singoli dalla legge penale. Sono proibite le associazioni segrete e
quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici
mediante
organizzazioni di carattere militare. Art. 19. Tutti hanno diritto di
professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma,
individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in
pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume. Art.
20. Il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto d'una
associazione od istituzione non possono essere causa di speciali limitazioni
legislative, né di speciali gravami fiscali per la sua costituzione, capacità
giuridica e ogni forma di attività. Art. 21.
Tutti hanno
diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo
scritto e ogni altro mezzo di diffusione. La stampa non può essere soggetta ad
autorizzazioni o censure. Si può procedere a sequestro soltanto per atto
motivato dell'autorità giudiziaria nel caso di delitti,
per i quali la
legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle
norme
che la legge
stessa prescriva per l'indicazione dei responsabili.In tali casi, quando vi sia
assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell'autorità
giudiziaria, il sequestro della stampa periodica può essere eseguito da
ufficiali di polizia giudiziaria, che devono immediatamente, e non mai oltre
ventiquattro ore, fare denunzia all'autorità giudiziaria. Se questa non lo
convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro s'intende revocato e privo
di ogni effetto.
La legge può
stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti i mezzi di
finanziamento
della stampa periodica. Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli
e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume. La legge stabilisce
provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni.
Art. 22.
Nessuno può
essere privato, per motivi politici, della capacità giuridica, della
cittadinanza, del
nome. Art. 23.
Nessuna
prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla
legge. Art. 24.
Tutti possono
agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi.
La difesa è
diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento. Sono assicurati ai
non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad
ogni giurisdizione.
La legge
determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari.
Art. 25.
Nessuno può
essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge.
Nessuno
può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima
del fatto
commesso.
Nessuno può
essere sottoposto a misure di sicurezza se non nei casi previsti dalla legge.
Art. 26.
L'estradizione
del cittadino può essere consentita soltanto ove sia espressamente prevista
dalle convenzioni internazionali. Non può in alcun caso essere ammessa per
reati politici.
Art. 27.
La responsabilità
penale è personale.
L'imputato non è
considerato colpevole sino alla condanna definitiva.
Le pene
non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono
tendere alla
rieducazione del
condannato. Non è ammessa la pena di morte, se non nei casi previsti dalle
leggi militari di guerra.
Art. 28.
I funzionari e i
dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili,
secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in
violazione di diritti. In tali casi la responsabilità civile si estende allo
Stato e agli enti pubblici.
TITOLO II
RAPPORTI ETICO-SOCIALI
Art. 29.
La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata
sul matrimonio. Il matrimonio è ordinato sull'eguaglianza morale e giuridica
dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla
legge a garanzia
dell'unità familiare. Art. 30.
È dovere e
diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati
fuori del matrimonio. Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a
che siano assolti i loro compiti. La legge assicura ai figli nati fuori del
matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, compatibile con i
diritti dei
membri della famiglia legittima. La legge detta le norme e i limiti per la
ricerca della paternità. Art. 31.
La Repubblica
agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia
e l'adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie
numerose. Protegge la maternità, l'infanzia e la gioventù, favorendo gli
istituti necessari a tale scopo.
Art. 32.
La Repubblica
tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della
collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere
obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di
legge. La legge
non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona
umana.
Art. 33. L'arte e
la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento.
La Repubblica
detta le norme generali sull'istruzione ed istituisce scuole statali per tutti
gli ordini e gradi.
Enti e privati
hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per
lo Stato. La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non
statali che chiedono la parità, deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro
alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole
statali.
È prescritto un
esame di Stato per l'ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la
conclusione
di essi e per
l'abilitazione all'esercizio professionale. Le istituzioni di alta cultura,
università ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei
limiti stabiliti dalle leggi dello Stato.
Art. 34.
La scuola è aperta a tutti. L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto
anni, è obbligatoria e gratuita. I capaci e meritevoli, anche se privi di
mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli
studi. La
Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle
famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso.
TITOLO III
RAPPORTI ECONOMICI
Art. 35.
La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni. Cura la
formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori. Promuove e favorisce
gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad affermare e regolare i
diritti del
lavoro. Riconosce la libertà di emigrazione, salvo gli obblighi stabiliti dalla
legge nell'interesse generale, e tutela il lavoro italiano all'estero. Art. 36.
Il lavoratore ha
diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro
e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza
libera e dignitosa.
La durata massima
della giornata lavorativa è stabilita dalla legge. Il lavoratore ha diritto al
riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi. Art.
37. La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse
retribuzioni che spettano al
lavoratore. Le
condizioni di lavoro devono consentire l'adempimento della sua essenziale
funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata
protezione. La legge stabilisce il limite minimo di età per il lavoro
salariato. La Repubblica tutela il lavoro dei minori con speciali norme e
garantisce ad essi, a parità di lavoro,
il diritto alla
parità di retribuzione. Art. 38.
Ogni cittadino
inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al
mantenimento e all'assistenza sociale.I lavoratori hanno diritto che siano
preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita
in caso di
infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria. Gli
inabili ed i minorati hanno diritto all'educazione e all'avviamento
professionale. Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed
istituti predisposti o integrati dallo
Stato.
L'assistenza privata è libera.
Art. 39.
L'organizzazione sindacale è libera. Ai sindacati non può essere imposto altro
obbligo se non la loro registrazione presso uffici locali o
centrali, secondo
le norme di legge.
È condizione per
la registrazione che gli statuti dei sindacati sanciscano un ordinamento
interno a base democratica. I sindacati registrati hanno personalità giuridica.
Possono, rappresentati unitariamente in
proporzione dei
loro iscritti, stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia
obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto
si riferisce. Art. 40. Il diritto di sciopero si esercita nell'ambito delle
leggi che lo regolano. Art. 41. L'iniziativa economica privata è libera.
Non può svolgersi
in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza,
alla
libertà, alla
dignità umana. La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché
l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a
fini sociali.
Art. 42.
La proprietà è pubblica o privata. I beni economici appartengono allo Stato, ad
enti o a privati. La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge,
che ne determina i modi di acquisto, di
godimento e i
limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile
a tutti.
La proprietà
privata può essere, nei casi preveduti dalla legge, e salvo indennizzo,
espropriata per motivi d'interesse generale. La legge stabilisce le norme ed i
limiti della successione legittima e testamentaria e i diritti dello
Stato sulle
eredità. Art. 43. A fini di utilità generale la legge può riservare
originariamente o trasferire, mediante espropriazione e salvo indennizzo, allo
Stato, ad enti pubblici o a comunità di lavoratori o di utenti determinate
imprese o categorie di imprese, che si riferiscano a servizi pubblici
essenziali o a fonti di energia o a situazioni di monopolio ed abbiano
carattere di preminente interesse generale. Art. 44. Al fine di conseguire il
razionale sfruttamento del suolo e di stabilire equi rapporti sociali, la legge
impone obblighi e vincoli alla proprietà terriera privata, fissa limiti alla sua
estensione secondo le
regioni e le zone
agrarie, promuove ed impone la bonifica delle terre, la trasformazione del
latifondo e la ricostituzione delle unità produttive; aiuta la piccola e la
media proprietà. La legge dispone provvedimenti a favore delle zone montane.
Art. 45.
La Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di
mutualità e senza
fini di
speculazione privata. La legge ne promuove e favorisce l'incremento con i mezzi
più idonei e ne assicura, con gli opportuni controlli, il carattere e le
finalità. La legge provvede alla tutela e allo sviluppo dell'artigianato.
Art. 46.
Ai fini della elevazione economica e sociale del lavoro in armonia con le
esigenze della produzione, la Repubblica riconosce il diritto dei lavoratori a
collaborare, nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi, alla gestione delle
aziende.
Art. 47.
La Repubblica
incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme; disciplina, coordina e
controlla l'esercizio del credito.
Favorisce
l'accesso del risparmio popolare alla proprietà dell'abitazione, alla proprietà
diretta coltivatrice e aldiretto e indiretto investimento azionario nei grandi
complessi produttivi del Paese.
TITOLO IV
RAPPORTI POLITICI
Art. 48.
Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la
maggiore età. Il voto è personale ed eguale, libero e segreto. Il suo esercizio
è dovere civico. La legge stabilisce requisiti e modalità per l'esercizio del
diritto di voto dei cittadini residenti
all'estero e ne
assicura l'effettività. A tal fine è istituita una circoscrizione Estero per
l'elezione delle Camere, alla quale sono assegnati seggi nel numero stabilito
da norma costituzionale e secondo criteri determinati dalla legge.
Il diritto di
voto non può essere limitato se non per incapacità civile o per effetto di
sentenza penale irrevocabile o nei casi di indegnità morale indicati dalla
legge.
Art. 49.
Tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per
concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale.
Art. 50. Tutti i cittadini
possono rivolgere petizioni alle Camere per chiedere provvedimenti legislativi
o esporre comuni necessità. Art. 51. Tutti i cittadini dell'uno o dell'altro
sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche
elettive in
condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge. A tale
fine la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra
donne e uomini. La legge può, per l'ammissione ai pubblici uffici e alle
cariche elettive, parificare ai cittadini gli
italiani non
appartenenti alla Repubblica. Chi è chiamato a funzioni pubbliche elettive ha
diritto di disporre del tempo necessario al loro adempimento e di conservare il
suo posto di lavoro.
Art. 52. La difesa della Patria è
sacro dovere del cittadino. Il servizio militare è obbligatorio nei limiti e
modi stabiliti dalla legge. Il suo adempimento non
pregiudica la
posizione di lavoro del cittadino, né l'esercizio dei diritti politici.
L'ordinamento delle Forze armate si informa allo spirito democratico della
Repubblica.
Art. 53.
Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro
capacità contributiva. Il sistema tributario è informato a criteri di
progressività.
Art. 54.
Tutti i cittadini
hanno il dovere di essere fedeli alla Repubblica e di osservarne la
Costituzione e le leggi. I cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno
il dovere di adempierle con disciplina ed
onore, prestando
giuramento nei casi stabiliti dalla legge.
PARTE II
ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA TITOLO I IL PARLAMENTO Sezione I Le Camere.
Art. 55.
Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato della
Repubblica. Il Parlamento si riunisce in seduta comune dei membri delle due
Camere nei soli casi stabiliti dalla
Costituzione.
Art. 56.
La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto. Il numero dei
deputati è di seicentotrenta, dodici dei quali eletti nella circoscrizione
Estero.
Sono
eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno
compiuto i venticinque anni di età.
La ripartizione
dei seggi tra le circoscrizioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla
circoscrizione Estero, si effettua dividendo il numero degli abitanti della
Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione,
per seicentodiciotto e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di
ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.
Art. 57.
Il Senato della
Repubblica è eletto a base regionale, salvi i seggi assegnati alla
circoscrizione Estero.
Il numero dei
senatori elettivi è di trecentoquindici, sei dei quali eletti nella
circoscrizione Estero.
Nessuna Regione
può avere un numero di senatori inferiore a sette; il Molise ne ha due, la
Valle d'Aosta uno.
La ripartizione
dei seggi tra le Regioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla
circoscrizione Estero, previa applicazione delle disposizioni del precedente
comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta
dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti
resti.
Art. 58.
I senatori sono
eletti a suffragio universale e diretto dagli elettori che hanno superato il
venticinquesimo anno di età.
Sono eleggibili a
senatori gli elettori che hanno compiuto il quarantesimo anno.
Art. 59.
È senatore di
diritto e a vita, salvo rinunzia, chi è stato Presidente della Repubblica. Il
Presidente della Repubblica può nominare senatori a vita cinque cittadini che
hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico,
artistico e letterario.
Art. 60.
La Camera dei
deputati e il Senato della Repubblica sono eletti per cinque anni.
La durata di
ciascuna Camera non può essere prorogata se non per legge e soltanto in caso di
guerra.
Art. 61.
Le elezioni delle
nuove Camere hanno luogo entro settanta giorni dalla fine delle precedenti. La
prima riunione ha luogo non oltre il ventesimo giorno dalle elezioni.
Finché non siano
riunite le nuove Camere sono prorogati i poteri delle precedenti.
Art. 62.
Le Camere si riuniscono di diritto il primo giorno non festivo di febbraio e di
ottobre. Ciascuna Camera può essere convocata in via straordinaria per
iniziativa del suo Presidente o del
Presidente della
Repubblica o di un terzo dei suoi componenti. Quando si riunisce in via
straordinaria una Camera, è convocata di diritto anche l'altra.
Art. 63.
Ciascuna Camera elegge fra i suoi componenti il Presidente e l'Ufficio di
presidenza. Quando il Parlamento si riunisce in seduta comune, il Presidente e
l'Ufficio di presidenza sono
quelli della
Camera dei deputati.
Art. 64.
Ciascuna Camera adotta il proprio regolamento a maggioranza assoluta dei suoi
componenti. Le sedute sono pubbliche; tuttavia ciascuna delle due Camere e il
Parlamento a Camere riunite
possono
deliberare di adunarsi in seduta segreta. Le deliberazioni di ciascuna Camera e
del Parlamento non sono valide se non è presente la
maggioranza dei
loro componenti, e se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che
la Costituzione prescriva una maggioranza speciale.I membri del Governo, anche
se non fanno parte delle Camere, hanno diritto, e se richiesti obbligo,
di assistere alle
sedute. Devono essere sentiti ogni volta che lo richiedono.
Art. 65.
La legge determina i casi di ineleggibilità e incompatibilità con l'ufficio di
deputato o di senatore. Nessuno può appartenere contemporaneamente alle due
Camere.
Art. 66.
Ciascuna Camera
giudica dei titoli di ammissione dei suoi componenti e delle cause sopraggiunte
di ineleggibilità e di incompatibilità.
Art. 67.
Ogni membro del
Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di
mandato.
Art. 68.
I membri del
Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e
dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.
Senza
autorizzazione della Camera alla quale appartiene, nessun membro del Parlamento
può essere sottoposto a perquisizione personale o domiciliare, né può essere
arrestato o altrimenti privato della libertà personale, o mantenuto in detenzione,
salvo che in esecuzione di una sentenza irrevocabile di condanna, ovvero se sia
colto nell'atto di commettere un delitto per il quale è previsto l'arresto
obbligatorio in flagranza.
Analoga
autorizzazione è richiesta per sottoporre i membri del Parlamento ad
intercettazione, in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni e a
sequestro di corrispondenza.
Art. 69.
I membri del
Parlamento ricevono un'indennità stabilita dalla legge.
Sezione II La
formazione delle leggi.
Art. 70. La funzione
legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere.
Art. 71.
L'iniziativa delle leggi appartiene al Governo, a ciascun membro delle Camere
ed agli organi ed enti ai quali sia conferita da legge costituzionale. Il
popolo esercita l'iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da parte di
almeno cinquantamila
elettori, di un
progetto redatto in articoli.
Art. 72.
Ogni disegno di
legge, presentato ad una Camera è, secondo le norme del suo regolamento,
esaminato da una commissione e poi dalla Camera stessa, che l'approva articolo
per articolo e con votazione finale.
Il regolamento
stabilisce procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è
dichiarata l'urgenza.
Può altresì
stabilire in quali casi e forme l'esame e l'approvazione dei disegni di legge
sono deferiti a commissioni, anche permanenti, composte in modo da rispecchiare
la proporzione dei gruppi parlamentari. Anche in tali casi, fino al momento della
sua approvazione definitiva, il disegno di legge è rimesso alla Camera, se il
Governo o un decimo dei componenti della Camera o un quinto della commissione
richiedono che sia discusso o votato dalla Camera stessa oppure che sia
sottoposto alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni di voto. Il
regolamento determina le forme di pubblicità dei lavori delle commissioni.
La procedura
normale di esame e di approvazione diretta da parte della Camera è sempre
adottata
per i disegni di
legge in materia costituzionale ed elettorale e per quelli di delegazione
legislativa,
di autorizzazione
a ratificare trattati internazionali, di approvazione di bilanci e consuntivi.
Art. 73.
Le leggi sono
promulgate dal Presidente della Repubblica entro un mese dall'approvazione.
Se le Camere,
ciascuna a maggioranza assoluta dei propri componenti, ne dichiarano l'urgenza,
la
legge è
promulgata nel termine da essa stabilito.
Le leggi sono
pubblicate subito dopo la promulgazione ed entrano in vigore il quindicesimo
giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che le leggi stesse
stabiliscano un termine diverso.
Art. 74.
Il Presidente
della Repubblica, prima di promulgare la legge, può con messaggio motivato alle
Camere chiedere
una nuova deliberazione.
Se le Camere
approvano nuovamente la legge, questa deve essere promulgata.
Art. 75.
È indetto
referendum popolare per deliberare l'abrogazione, totale o parziale, di una
legge o di un
atto avente
valore di legge, quando lo richiedono cinquecentomila elettori o cinque
Consigli
regionali.
Non è ammesso il
referendum per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di
autorizzazione a ratificare trattati internazionali.
Hanno diritto di
partecipare al referendum tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei
deputati. La
proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la
maggioranza degli aventi diritto, e se è raggiunta la maggioranza dei voti
validamente espressi.
La legge
determina le modalità di attuazione del referendum. Art. 76. L'esercizio della
funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con
determinazione di principî e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e
per oggetti definiti. Art. 77.
Il Governo non
può, senza delegazione delle Camere, emanare decreti che abbiano valore di
legge ordinaria. Quando, in casi straordinari di necessità e d'urgenza, il
Governo adotta, sotto la sua responsabilità,
provvedimenti
provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la
conversione alle Camere che, anche se sciolte, sono appositamente convocate e
si riuniscono entro cinque giorni.
I decreti perdono
efficacia sin dall'inizio, se non sono convertiti in legge entro sessanta
giorni dalla loro pubblicazione. Le Camere possono tuttavia regolare con legge
i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti.
Art. 78.
Le Camere deliberano lo stato di guerra e conferiscono al Governo i poteri
necessari. Art. 79.
L'amnistia e
l'indulto sono concessi con legge deliberata a maggioranza dei due terzi dei
componenti di ciascuna Camera, in ogni suo articolo e nella votazione finale.
La legge che concede l'amnistia o l'indulto stabilisce il termine per la loro
applicazione. In ogni caso l'amnistia e l'indulto non possono applicarsi ai
reati commessi successivamente alla
presentazione del
disegno di legge. Art. 80. Le Camere autorizzano con legge la ratifica dei
trattati internazionali che sono di natura politica, o prevedono arbitrati o
regolamenti giudiziari, o importano variazioni del territorio od oneri alle
finanze o modificazioni di leggi. Art. 81. Le Camere approvano ogni anno i
bilanci e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo.
L'esercizio
provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per periodi
non superiori complessivamente a quattro mesi. Con la legge di approvazione del
bilancio non si possono stabilire nuovi tributi e nuove spese. Ogni altra legge
che importi nuove o maggiori spese deve indicare i mezzi per farvi fronte. Art.
82.
Ciascuna Camera
può disporre inchieste su materie di pubblico interesse. A tale scopo nomina
fra i propri componenti una commissione formata in modo da rispecchiare la
proporzione dei vari gruppi. La commissione di inchiesta procede alle indagini
e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità
giudiziaria.
TITOLO II IL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Art. 83.
Il Presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento in seduta comune dei
suoi membri. All'elezione partecipano tre delegati per ogni Regione eletti dal
Consiglio regionale in modo che
sia assicurata la
rappresentanza delle minoranze. La Valle d'Aosta ha un solo delegato.
L'elezione del Presidente della Repubblica ha luogo per scrutinio segreto a
maggioranza di due terzi dell'assemblea. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente
la maggioranza assoluta. Art. 84.
Può essere eletto
Presidente della Repubblica ogni cittadino che abbia compiuto cinquanta anni
d'età e goda dei diritti civili e politici. L'ufficio di Presidente della
Repubblica è incompatibile con qualsiasi altra carica. L'assegno e la dotazione
del Presidente sono determinati per legge.
Art. 85. Il Presidente
della Repubblica è eletto per sette anni. Trenta giorni prima che scada il
termine, il Presidente della Camera dei deputati convoca in seduta
comune il
Parlamento e i delegati regionali, per eleggere il nuovo Presidente della
Repubblica. Se le Camere sono sciolte, o manca meno di tre mesi alla loro
cessazione, la elezione ha luogo entro quindici giorni dalla riunione delle
Camere nuove. Nel frattempo sono prorogati i poteri del Presidente in carica.
Art. 86.
Le funzioni del
Presidente della Repubblica, in ogni caso che egli non possa adempierle, sono
esercitate dal
Presidente del Senato. In caso di impedimento permanente o di morte o di
dimissioni del Presidente della Repubblica, il Presidente della Camera dei
deputati indice la elezione del nuovo Presidente della Repubblica entro
quindici giorni, salvo il maggior termine previsto se le Camere sono sciolte o
manca meno di tre mesi alla loro cessazione.
Art. 87.
Il Presidente della Repubblica è il capo dello Stato e rappresenta l'unità
nazionale. Può inviare messaggi alle Camere. Indice le elezioni delle nuove
Camere e ne fissa la prima riunione. Autorizza la presentazione alle Camere dei
disegni di legge di iniziativa del Governo. Promulga le leggi ed emana i
decreti aventi valore di legge e i regolamenti. Indice il referendum popolare
nei casi previsti dalla Costituzione. Nomina, nei casi indicati dalla legge, i
funzionari dello Stato. Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici,
ratifica i trattati internazionali, previa, quando
occorra,
l'autorizzazione delle Camere.
Ha il comando
delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo
la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere. Presiede il
Consiglio superiore della magistratura. Può concedere grazia e commutare le
pene. Conferisce le onorificenze della Repubblica.
Art. 88.
Il Presidente
della Repubblica può, sentiti i loro Presidenti, sciogliere le Camere o anche
una sola di esse. Non può esercitare tale facoltà negli ultimi sei mesi del suo
mandato, salvo che essi coincidano in
tutto o in parte
con gli ultimi sei mesi della legislatura. Art. 89. Nessun atto del Presidente
della Repubblica è valido se non è controfirmato dai ministri proponenti, che
ne assumono la responsabilità.
Gli atti che
hanno valore legislativo e gli altri indicati dalla legge sono controfirmati
anche dal Presidente del Consiglio dei Ministri.
Art. 90.
Il Presidente della Repubblica non è responsabile degli atti compiuti
nell'esercizio delle sue funzioni, tranne che per alto tradimento o per
attentato alla Costituzione.
In tali casi è
messo in stato di accusa dal Parlamento in seduta comune, a maggioranza
assoluta dei suoi membri.
Art. 91.
Il Presidente della Repubblica, prima di assumere le sue funzioni, presta
giuramento di fedeltà alla Repubblica e di osservanza della Costituzione
dinanzi al Parlamento in seduta comune.
TITOLO III IL
GOVERNO Sezione I Il Consiglio dei ministri.
Art. 92.
Il Governo della
Repubblica è composto del Presidente del Consiglio e dei ministri, che
costituiscono insieme il Consiglio dei ministri. Il Presidente della Repubblica
nomina il Presidente del Consiglio dei ministri e, su proposta di
questo, i
ministri. Art. 93. Il Presidente del Consiglio dei ministri e i ministri, prima
di assumere le funzioni, prestano giuramento nelle mani del Presidente della
Repubblica.
Art. 94. Il Governo deve
avere la fiducia delle due Camere. Ciascuna Camera accorda o revoca la fiducia
mediante mozione motivata e votata per appello
nominale. Entro
dieci giorni dalla sua formazione il Governo si presenta alle Camere per
ottenerne la fiducia. Il voto contrario di una o d'entrambe le Camere su una
proposta del Governo non importa obbligo
di dimissioni.
La mozione di
sfiducia deve essere firmata da almeno un decimo dei componenti della Camera e
non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua
presentazione.
Art. 95.
Il Presidente del
Consiglio dei ministri dirige la politica generale del Governo e ne è
responsabile. Mantiene l'unità di indirizzo politico ed amministrativo,
promovendo e coordinando l'attività dei ministri.
I ministri sono
responsabili collegialmente degli atti del Consiglio dei ministri, e
individualmente degli atti dei loro dicasteri.
La legge provvede
all'ordinamento della Presidenza del Consiglio e determina il numero, le
attribuzioni e l'organizzazione dei ministeri.
Art. 96.
Il Presidente del
Consiglio dei ministri ed i ministri, anche se cessati dalla carica, sono
sottoposti, per i reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni, alla
giurisdizione ordinaria, previa autorizzazione del Senato della Repubblica o
della Camera dei deputati, secondo le norme stabilite con legge costituzionale.
Sezione II La
Pubblica Amministrazione.
Art. 97.
I pubblici uffici
sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il
buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione. Nell'ordinamento degli
uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le
responsabilità
proprie dei funzionari. Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede
mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge.
Art. 98. I
pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione. Se sono membri del
Parlamento, non possono conseguire promozioni se non per anzianità. Si possono
con legge stabilire limitazioni al diritto d'iscriversi ai partiti politici per
i magistrati, i
militari di
carriera in servizio attivo, i funzionari ed agenti di polizia, i
rappresentanti diplomatici e consolari all'estero.
Sezione III Gli
organi ausiliari.
Art. 99.
Il Consiglio
nazionale dell'economia e del lavoro è composto, nei modi stabiliti dalla
legge, di esperti e di rappresentanti delle categorie produttive, in misura che
tenga conto della loro importanza numerica e qualitativa.
È organo di
consulenza delle Camere e del Governo per le materie e secondo le funzioni che
gli sono attribuite dalla legge.
Ha l'iniziativa
legislativa e può contribuire alla elaborazione della legislazione economica e
sociale secondo i principi ed entro i limiti stabiliti dalla legge.
Art. 100.
Il Consiglio di
Stato è organo di consulenza giuridico-amministrativa e di tutela della
giustizia nell'amministrazione.
La Corte dei
conti esercita il controllo preventivo di legittimità sugli atti del Governo, e
anche quello successivo sulla gestione del bilancio dello Stato. Partecipa, nei
casi e nelle forme stabiliti dalla legge, al controllo sulla gestione
finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria. Riferisce
direttamente alle Camere sul risultato del riscontro eseguito.
La legge assicura
l'indipendenza dei due Istituti e dei loro componenti di fronte al Governo.
TITOLO IV LA
MAGISTRATURA Sezione I Ordinamento giurisdizionale.
Art. 101. La giustizia è amministrata in
nome del popolo. I giudici sono soggetti soltanto alla legge.
Art. 102.
La funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari istituiti e
regolati dalle norme sull'ordinamento giudiziario.
Non possono
essere istituiti giudici straordinari o giudici speciali. Possono soltanto
istituirsi presso gli organi giudiziari ordinari sezioni specializzate per
determinate materie, anche con la partecipazione di cittadini idonei estranei
alla magistratura.
La legge regola i
casi e le forme della partecipazione diretta del popolo all'amministrazione
della giustizia.
Art. 103.
Il Consiglio di
Stato e gli altri organi di giustizia amministrativa hanno giurisdizione per la
tutela nei confronti della pubblica amministrazione degli interessi legittimi
e, in particolari materie indicate dalla legge, anche dei diritti soggettivi.
La Corte dei
conti ha giurisdizione nelle materie di contabilità pubblica e nelle altre
specificate dalla legge.
I tribunali
militari in tempo di guerra hanno la giurisdizione stabilita dalla legge. In
tempo di pace hanno giurisdizione soltanto per i reati militari commessi da
appartenenti alle Forze armate.
Art. 104.
La magistratura
costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere.
Il Consiglio
superiore della magistratura è presieduto dal Presidente della Repubblica.
Ne fanno parte di
diritto il primo presidente e il procuratore generale della Corte di
cassazione.
Gli altri
componenti sono eletti per due terzi da tutti i magistrati ordinari tra gli
appartenenti alle varie categorie, e per un terzo dal Parlamento in seduta
comune tra professori ordinari di università in materie giuridiche ed avvocati
dopo quindici anni di esercizio.
Il Consiglio
elegge un vice presidente fra i componenti designati dal Parlamento.
I membri elettivi
del Consiglio durano in carica quattro anni e non sono immediatamente
rieleggibili.
Non possono,
finché sono in carica, essere iscritti negli albi professionali, né far parte
del Parlamento o di un Consiglio regionale.
Art. 105.
Spettano al
Consiglio superiore della magistratura, secondo le norme dell'ordinamento
giudiziario, le assunzioni, le assegnazioni ed i trasferimenti, le promozioni e
i provvedimenti disciplinari nei riguardi dei magistrati.
Art. 106.
Le nomine dei magistrati hanno luogo per concorso. La legge sull'ordinamento
giudiziario può ammettere la nomina, anche elettiva, di magistrati
onorari per tutte
le funzioni attribuite a giudici singoli. Su designazione del Consiglio
superiore della magistratura possono essere chiamati all'ufficio di consiglieri
di cassazione, per meriti insigni, professori ordinari di università in materie
giuridiche e avvocati che abbiano quindici anni d'esercizio e siano iscritti
negli albi speciali per le giurisdizioni superiori. Art. 107. I magistrati sono
inamovibili. Non possono essere dispensati o sospesi dal servizio né destinati
ad altre sedi o funzioni se non in seguito a decisione del Consiglio superiore
della magistratura,
adottata o per i
motivi e con le garanzie di difesa stabilite dall'ordinamento giudiziario o con
il loro consenso. Il Ministro della giustizia ha facoltà di promuovere l'azione
disciplinare. I magistrati si distinguono fra loro soltanto per diversità di
funzioni. Il pubblico ministero gode delle garanzie stabilite nei suoi riguardi
dalle norme sull'ordinamento
giudiziario.
Art. 108. Le norme
sull'ordinamento giudiziario e su ogni magistratura sono stabilite con legge.
La legge assicura l'indipendenza dei giudici delle giurisdizioni speciali, del
pubblico ministero
presso di esse, e
degli estranei che partecipano all'amministrazione della giustizia. Art. 109.
L'autorità giudiziaria dispone direttamente della polizia giudiziaria. Art.
110. Ferme le competenze del Consiglio superiore della magistratura, spettano
al Ministro della giustizia l'organizzazione e il funzionamento dei servizi
relativi alla giustizia.
Sezione II
Norme sulla
giurisdizione.
Art. 111.
La giurisdizione
si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge.
Ogni processo si
svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a
giudice terzo e imparziale. La legge ne assicura la ragionevole durata.1
Nel processo
penale, la legge assicura che la persona accusata di un reato sia, nel più
breve tempo possibile, informata riservatamente della natura e dei motivi
dell'accusa elevata a suo carico; disponga del tempo e delle condizioni
necessari per preparare la sua difesa; abbia la facoltà, davanti al giudice, di
interrogare o di far interrogare le persone che rendono dichiarazioni a suo
carico, di ottenere la convocazione e l'interrogatorio di persone a sua difesa
nelle stesse condizioni dell'accusa e l'acquisizione di ogni altro mezzo di
prova a suo favore; sia assistita da un interprete se non comprende o non parla
la lingua impiegata nel processo.
Il processo
penale è regolato dal principio del contraddittorio nella formazione della
prova. La colpevolezza dell'imputato non può essere provata sulla base di
dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente
sottratto all'interrogatorio da parte dell'imputato o del suo difensore.
La legge regola i
casi in cui la formazione della prova non ha luogo in contraddittorio per
consenso dell'imputato o per accertata impossibilità di natura oggettiva o per
effetto di provata condotta illecita.
Tutti i
provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati.
Contro le
sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale, pronunciati dagli
organi giurisdizionali ordinari o speciali, è sempre ammesso ricorso in
Cassazione per violazione di legge. Si può derogare a tale norma soltanto per
le sentenze dei tribunali militari in tempo di guerra.
Contro le
decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti il ricorso in
Cassazione è ammesso per i soli motivi inerenti alla giurisdizione.
Art. 112.
Il pubblico
ministero ha l'obbligo di esercitare l'azione penale.
Art. 113.
Contro gli atti
della pubblica amministrazione è sempre ammessa la tutela giurisdizionale dei
diritti e degli interessi legittimi dinanzi agli organi di giurisdizione ordinaria
o amministrativa.
Tale tutela
giurisdizionale non può essere esclusa o limitata a particolari mezzi di
impugnazione o per determinate categorie di atti.
La legge
determina quali organi di giurisdizione possono annullare gli atti della
pubblica amministrazione nei casi e con gli effetti previsti dalla legge
stessa.
TITOLO V LE
REGIONI, LE PROVINCIE, I COMUNI
Art. 114.
La Repubblica è
costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni
e dallo Stato. I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni sono
enti autonomi con propri statuti,
poteri e funzioni
secondo i princìpi fissati dalla Costituzione. Roma è la capitale della
Repubblica. La legge dello Stato disciplina il suo ordinamento. Art. 115.
Abrogato
dall'articolo 9, comma 2, della legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3
Art. 116.
Il Friuli-Venezia
Giulia, la Sardegna, la Sicilia, il Trentino-Alto Adige/Südtirol e la Valle
d'Aosta/Vallée d'Aoste dispongono di forme e condizioni particolari di
autonomia, secondo i rispettivi statuti speciali adottati con legge
costituzionale.
La Regione
Trentino-Alto Adige/Südtirol è costituita dalle Province autonome di Trento e
Bolzano.
Ulteriori forme e
condizioni particolari da autonomia, concernenti le materie di cui al terzo
comma dell'articolo 117 e le materie indicate dal secondo comma del medesimo
articolo alle lettere l), limitatamente all'organizzazione della giustizia di
pace, n) e s), possono essere attribuite ad altre Regioni, con legge dello
Stato, su iniziativa della Regione interessata, sentiti gli enti locali, nel
rispetto dei principi di cui all'articolo 119. La legge è approvata dalle
Camere a maggioranza assoluta dei componenti, sulla base di intesa fra lo Stato
e la Regione interessata.
Art. 117.
La potestà
legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della
Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli
obblighi internazionali.
Lo Stato ha
legislazione esclusiva nelle seguenti materie:
a) politica
estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione
europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non
appartenenti all'Unione europea;
b) immigrazione;
c) rapporti tra
la Repubblica e le confessioni religiose;
d) difesa e Forze
armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;
e) moneta, tutela
del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema
valutario; sistematributario e contabile dello Stato; perequazione delle
risorse finanziarie;
f) organi dello
Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento
europeo;
g) ordinamento e
organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;
h) ordine
pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;
i) cittadinanza,
stato civile e anagrafi;
l) giurisdizione
e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;
m) determinazione
dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali
che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
n) norme generali
sull'istruzione;
o) previdenza
sociale;
p) legislazione
elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e
Città metropolitane;
q) dogane,
protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;
r) pesi, misure e
determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico
dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;
s) tutela
dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.
Sono materie di
legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con
l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del
lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con
esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni;
ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori
produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo;
protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi
reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione;
produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza
complementare e integrativa; armonizzazione dei bilanci pubblici e
coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione
dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività
culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere
regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle
materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa,
salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla
legislazione dello Stato.
Spetta alle
Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente
riservata alla legislazione dello Stato.
Le Regioni e le
Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza,
partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi
comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi
internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di
procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di
esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.
La potestà
regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva
delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra
materia. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà
regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento
delle funzioni loro attribuite.
Le leggi
regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e
delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità
di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.
La legge
regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore
esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni.
Nelle materie di
sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti
territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da
leggi dello Stato.
Art. 118.
Le funzioni
amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio
unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato,
sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.
I Comuni, le
Province e le Città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative
proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le
rispettive competenze.
La legge statale
disciplina forme di coordinamento fra Stato e Regioni nelle materie di cui alle
lettere b) e h) del secondo comma dell'articolo 117, e disciplina inoltre forme
di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali.
Stato, Regioni,
Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei
cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse
generale, sulla base del principio di sussidiarietà.
Art. 119.
I Comuni, le
Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di
entrata e di spesa.
I Comuni, le
Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome.
Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in armonia con la
Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del
sistema tributario. Dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi
erariali riferibile al loro territorio.
La legge dello
Stato istituisce un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i
territori con minore capacità fiscale per abitante.
Le risorse
derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenti consentono ai Comuni, alle
Province, alle Città metropolitane e alle Regioni di finanziare integralmente
le funzioni pubbliche loro attribuite.
Per promuovere lo
sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli
squilibri economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti
della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle
loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi
speciali in favore di determinati Comuni, Province, Città metropolitane e
Regioni.
I Comuni, le
Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno un proprio patrimonio,
attribuito secondo i principi generali determinati dalla legge dello Stato.
Possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento.
E' esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi contratti.
Art. 120.
La Regione non
può istituire dazi di importazione o esportazione o transito tra le Regioni, nè
adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione
delle persone e delle cose tra le Regioni, nè limitare l'esercizio del diritto
al lavoro in qualunque parte del territorio nazionale.
Il Governo può
sostituirsi a organi delle Regioni, delle Città metropolitane, delle Province e
dei Comuni nel caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali o
della normativa comunitaria oppure di pericolo grave per l'incolumità e la sicurezza
pubblica, ovvero quando lo richiedono la tutela dell'unità giuridica o
dell'unità economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle
prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, prescindendo dai confini
territoriali dei governi locali. La legge definisce le procedure atte a
garantire che i poteri sostitutivi siano esercitati nel rispetto del principio
di sussidiarietà e del principio di leale collaborazione.
Art. 121.
Sono organi della
Regione: il Consiglio regionale, la Giunta e il suo Presidente.
Il Consiglio
regionale esercita le potestà legislative attribuite alla Regione e le altre
funzioni conferitegli dalla Costituzione e dalle leggi. Può fare proposte di
legge alle Camere.
La Giunta
regionale è l'organo esecutivo delle Regioni.
Il Presidente
della Giunta rappresenta la Regione; dirige la politica della Giunta e ne è
responsabile; promulga le leggi ed emana i regolamenti regionali; dirige le
funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione, conformandosi alle
istruzioni del Governo della Repubblica.
Art. 122.
Il sistema di
elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e degli
altri componenti della Giunta regionale nonchè dei consiglieri regionali sono
disciplinati con legge della Regione nei limiti dei princìpi fondamentali
stabiliti con legge della Repubblica, che stabilisce anche la durata degli
organi elettivi.
Nessuno può
appartenere contemporaneamente a un Consiglio o a una Giunta regionale e ad una
delle Camere del Parlamento, ad un altro Consiglio o ad altra Giunta regionale,
ovvero al Parlamento europeo.
Il Consiglio
elegge tra i suoi componenti un Presidente e un ufficio di presidenza.
I consiglieri
regionali non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e
dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.
Il Presidente
della Giunta regionale, salvo che lo statuto regionale disponga diversamente, è
eletto a suffragio universale e diretto. Il Presidente eletto nomina e revoca i
componenti della Giunta.
Art. 123.
Ciascuna Regione
ha uno statuto che, in armonia con la Costituzione, ne determina la forma di
governo e i principi fondamentali di organizzazione e funzionamento. Lo statuto
regola l'esercizio del diritto di iniziativa e del referendum su leggi e
provvedimenti amministrativi della Regione e la pubblicazione delle leggi e dei
regolamenti regionali.
Lo statuto è
approvato e modificato dal Consiglio regionale con legge approvata a
maggioranza assoluta dei suoi componenti, con due deliberazioni successive
adottate ad intervallo non minore di due mesi. Per tale legge non è richiesta
l'apposizione del visto da parte del Commissario del Governo. Il Governo della
Repubblica può promuovere la questione di legittimità costituzionale sugli statuti
regionali dinanzi alla Corte costituzionale entro trenta giorni dalla loro
pubblicazione.
Lo statuto è
sottoposto a referendum popolare qualora entro tre mesi dalla sua pubblicazione
ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori della Regione o un quinto
dei componenti il Consiglio regionale. Lo statuto sottoposto a referendum non è
promulgato se non è approvato dalla maggioranza dei voti validi.
In ogni Regione,
lo statuto disciplina il Consiglio delle autonomie locali, quale organo di
consultazione fra la Regione e gli enti locali.
Art. 124.
Abrogato
dall'articolo 9, comma 2, della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
Art. 125.
Nella Regione
sono istituiti organi di giustizia amministrativa di primo grado, secondo
l'ordinamento stabilito da legge della Repubblica. Possono istituirsi sezioni
con sede diversa dal capoluogo della Regione.
Art. 126.
Con decreto
motivato del Presidente della Repubblica sono disposti lo scioglimento del
Consiglio regionale e la rimozione del Presidente della Giunta che abbiano
compiuto atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge. Lo
scioglimento e la rimozione possono altresì essere disposti per ragioni di
sicurezza nazionale. Il decreto è adottato sentita una Commissione di deputati
e senatori costituita, per le questioni regionali, nei modi stabiliti con legge
della Repubblica.
Il Consiglio
regionale può esprimere la sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta
mediante mozione motivata, sottoscritta da almeno un quinto dei suoi componenti
e approvata per appello nominale a maggioranza assoluta dei componenti. La
mozione non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla
presentazione.
L'approvazione
della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta eletto a
suffragio universale e diretto, nonché la rimozione, l'impedimento permanente,
la morte o le dimissioni volontarie dello stesso comportano le dimissioni della
Giunta e lo scioglimento del Consiglio. In ogni caso i medesimi effetti
conseguono alle dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti il
Consiglio.
Art. 127.
Il Governo,
quando ritenga che una legge regionale ecceda la competenza della Regione, può
promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale
entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione.
La Regione,
quando ritenga che una legge o un atto avente valore di legge dello Stato o di
un'altra Regione leda la sua sfera di competenza, può promuovere la questione
di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta
giorni dalla pubblicazione della legge o dell'atto avente valore di legge.
Art. 128.
Abrogato
dall'articolo 9, comma 2, della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
Art. 129.
Abrogato dall'articolo
9, comma 2, della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
Art. 130.
Abrogato
dall'articolo 9, comma 2, della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
Art. 131.
Sono costituite le seguenti Regioni: Piemonte; Valle d'Aosta; Lombardia;
Trentino-Alto Adige; Veneto; Friuli-Venezia Giulia; Liguria; Emilia-Romagna;
Toscana; Umbria; Marche; Lazio; Abruzzi; Molise; Campania; Puglia; Basilicata;
Calabria; Sicilia; Sardegna.
Art. 132.
Si può con legge
costituzionale, sentiti i Consigli regionali, disporre la fusione di Regioni
esistenti
o la creazione di
nuove Regioni con un minimo di un milione d'abitanti, quando ne facciano
richiesta tanti Consigli comunali che rappresentino almeno un terzo delle
popolazioni interessate, e la proposta sia approvata con referendum dalla
maggioranza delle popolazioni stesse.
Si può, con
l'approvazione della maggioranza delle popolazioni della Provincia o delle
Province interessate e del Comune o dei Comuni interessati espressa mediante
referendum e con legge della Repubblica, sentiti i Consigli regionali,
consentire che Province e Comuni, che ne facciano richiesta, siano staccati da
una Regione ed aggregati ad un'altra.
Art. 133.
Il mutamento
delle circoscrizioni provinciali e la istituzione di nuove Provincie
nell'ambito d'una Regione sono stabiliti con leggi della Repubblica, su
iniziative dei Comuni, sentita la stessa Regione.
La Regione,
sentite le popolazioni interessate, può con sue leggi istituire nel proprio
territorio nuovi Comuni e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni.
TITOLO VI
GARANZIE
COSTITUZIONALI
Sezione I
La Corte
Costituzionale.
Art. 134.
La Corte
costituzionale giudica:
sulle controversie
relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti, aventi forza
di legge, dello Stato e delle Regioni;
sui conflitti di
attribuzione tra i poteri dello Stato e su quelli tra lo Stato e le Regioni, e
tra le Regioni;
sulle accuse promosse
contro il Presidente della Repubblica, a norma della Costituzione.
Art. 135.
La Corte
costituzionale è composta di quindici giudici nominati per un terzo dal
Presidente della Repubblica, per un terzo dal Parlamento in seduta comune e per
un terzo dalle supreme magistrature ordinaria ed amministrative.
I giudici della
Corte costituzionale sono scelti tra i magistrati anche a riposo delle
giurisdizioni superiori ordinaria ed amministrative, i professori ordinari di
università in materie giuridiche e gli avvocati dopo venti anni d'esercizio.
I giudici della
Corte costituzionale sono nominati per nove anni, decorrenti per ciascuno di
essi dal giorno del giuramento, e non possono essere nuovamente nominati.
Alla scadenza del
termine il giudice costituzionale cessa dalla carica e dall'esercizio delle
funzioni.
La Corte elegge
tra i suoi componenti, secondo le norme stabilite dalla legge, il Presidente,
che rimane in carica per un triennio, ed è rieleggibile, fermi in ogni caso i
termini di scadenza dall'ufficio di giudice.
L'ufficio di
giudice della Corte è incompatibile con quello di membro del Parlamento, di un
Consiglio regionale, con l'esercizio della professione di avvocato e con ogni
carica ed ufficio indicati dalla legge.
Nei giudizi d'accusa
contro il Presidente della Repubblica, intervengono, oltre i giudici ordinari
della Corte, sedici membri tratti a sorte da un elenco di cittadini aventi i
requisiti per l'eleggibilità a senatore, che il Parlamento compila ogni nove
anni mediante elezione con le stesse modalità stabilite per la nomina dei
giudici ordinari.
Art. 136.
Quando la Corte
dichiara l'illegittimità costituzionale di una norma di legge o di atto avente
forza di legge, la norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla
pubblicazione della decisione.
La decisione
della Corte è pubblicata e comunicata alle Camere ed ai Consigli regionali
interessati, affinché, ove lo ritengano necessario, provvedano nelle forme
costituzionali.
Art. 137.
Una legge
costituzionale stabilisce le condizioni, le forme, i termini di proponibilità
dei giudizi di legittimità costituzionale, e le garanzie d'indipendenza dei
giudici della Corte.
Con legge
ordinaria sono stabilite le altre norme necessarie per la costituzione e il
funzionamento della Corte.
Contro le
decisioni della Corte costituzionale non è ammessa alcuna impugnazione.
Sezione II
Revisione della Costituzione. Leggi costituzionali.
Art. 138.
Le leggi di
revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono adottate da
ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di
tre mesi, e sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna
Camera nella seconda votazione.
Le leggi stesse
sono sottoposte a referendum popolare quando, entro tre mesi dalla loro
pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri di una Camera o
cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. La legge sottoposta a
referendum non è promulgata, se non è approvata dalla maggioranza dei voti
validi.
Non si fa luogo a
referendum se la legge è stata approvata nella seconda votazione da ciascuna
delle Camere a maggioranza di due terzi dei suoi componenti.
Art. 139.
La forma
repubblicana non può essere oggetto di revisione costituzionale.
DISPOSIZIONI
TRANSITORIE E FINALI
I
Con l'entrata in
vigore della Costituzione il Capo provvisorio dello Stato esercita le
attribuzioni di Presidente della Repubblica e ne assume il titolo.
II Se
alla data della elezione del Presidente della Repubblica non sono costituiti
tutti i Consigli regionali, partecipano alla elezione soltanto i componenti
delle due Camere.
III Per
la prima composizione del Senato della Repubblica sono nominati senatori, con
decreto del
Presidente della
Repubblica, i deputati dell'Assemblea Costituente che posseggono i requisiti di
legge per essere senatori e che: sono stati presidenti del Consiglio dei
Ministri o di Assemblee legislative; hanno fatto parte del disciolto Senato;
hanno avuto almeno tre elezioni, compresa quella all'Assemblea Costituente;
sono stati dichiarati decaduti nella seduta della Camera dei deputati del 9
novembre 1926; hanno scontato la pena della reclusione non inferiore a cinque
anni in seguito a condanna del
tribunale
speciale fascista per la difesa dello Stato.
Sono nominati
altresì senatori, con decreto del Presidente della Repubblica, i membri del
disciolto Senato che hanno fatto parte della Consulta Nazionale. Al diritto di
essere nominati senatori si può rinunciare prima della firma del decreto di
nomina.
L'accettazione
della candidatura alle elezioni politiche implica rinuncia al diritto di nomina
a senatore.
IV Per
la prima elezione del Senato il Molise è considerato come Regione a sé stante,
con il numero dei senatori che gli compete in base alla sua popolazione.
V La
disposizione dell'art. 80 della Costituzione, per quanto concerne i trattati
internazionali che importano oneri alle finanze o modificazioni di legge, ha
effetto dalla data di convocazione delle Camere.
VI
Entro cinque anni
dall'entrata in vigore della Costituzione si procede alla revisione degli
organi speciali di giurisdizione attualmente esistenti, salvo le giurisdizioni
del Consiglio di Stato, della Corte dei conti e dei tribunali militari.
Entro un anno
dalla stessa data si provvede con legge al riordinamento del Tribunale supremo
militare in relazione all'articolo 111.
VII
Fino a quando non
sia emanata la nuova legge sull'ordinamento giudiziario in conformità con la
Costituzione, continuano ad osservarsi le norme dell'ordinamento vigente.
Fino a quando non
entri in funzione la Corte costituzionale, la decisione delle controversie
indicate nell'articolo 134 ha luogo nelle forme e nei limiti delle norme
preesistenti all'entrata in vigore della Costituzione.
VIII
Le elezioni dei
Consigli regionali e degli organi elettivi delle amministrazioni provinciali
sono indette entro un anno dall'entrata in vigore della Costituzione.
Leggi della
Repubblica regolano per ogni ramo della pubblica amministrazione il passaggio
delle funzioni statali attribuite alle Regioni. Fino a quando non sia
provveduto al riordinamento e alla distribuzione delle funzioni amministrative
fra gli enti locali restano alle Provincie ed ai Comuni le funzioni che
esercitano attualmente e le altre di cui le Regioni deleghino loro l'esercizio.
Leggi della
Repubblica regolano il passaggio alle Regioni di funzionari e dipendenti dello
Stato, anche delle amministrazioni centrali, che sia reso necessario dal nuovo
ordinamento. Per la formazione dei loro uffici le Regioni devono, tranne che in
casi di necessità, trarre il proprio personale da quello dello Stato e degli
enti locali.
IX
La Repubblica,
entro tre anni dall'entrata in vigore della Costituzione, adegua le sue leggi
alle esigenze delle autonomie locali e alla competenza legislativa attribuita
alle Regioni.
X
Alla Regione del
Friuli-Venezia Giulia, di cui all'art. 116, si applicano provvisoriamente le
norme generali del Titolo V della parte seconda, ferma restando la tutela delle
minoranze linguistiche in conformità con l'art. 6.
XI
Fino a cinque
anni dall'entrata in vigore della Costituzione si possono, con leggi
costituzionali, formare altre Regioni, a modificazione dell'elenco di cui
all'art. 131, anche senza il concorso delle condizioni richieste dal primo
comma dell'articolo 132, fermo rimanendo tuttavia l'obbligo di sentire le
popolazioni interessate.
XII È
vietata la riorganizzazione, sotto qualsiasi forma, del disciolto partito
fascista. In deroga all'articolo 48, sono stabilite con legge, per non oltre un
quinquennio dall'entrata in
vigore della
Costituzione, limitazioni temporanee al diritto di voto e alla eleggibilità per
i capi responsabili del regime fascista.
XIII I
beni, esistenti nel territorio nazionale, degli ex re di Casa Savoia, delle
loro consorti e dei loro discendenti maschi, sono avocati allo Stato. I
trasferimenti e le costituzioni di diritti reali sui beni stessi, che siano
avvenuti dopo il 2 giugno 1946, sono nulli.
XIV I titoli
nobiliari non sono riconosciuti. I predicati di quelli esistenti prima del 28
ottobre 1922 valgono come parte del nome. L'Ordine mauriziano è conservato come
ente ospedaliero e funziona nei modi stabiliti dalla legge. La legge regola la
soppressione della Consulta araldica.
XV Con
l'entrata in vigore della Costituzione si ha per convertito in legge il decreto
legislativo luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, sull'ordinamento provvisorio
dello Stato. XVI Entro un anno dall'entrata in vigore della Costituzione si
procede alla revisione e al coordinamento con essa delle precedenti leggi
costituzionali che non siano state finora esplicitamente o implicitamente
abrogate. XVII L'Assemblea Costituente sarà convocata dal suo Presidente per
deliberare, entro il 31 gennaio
1948, sulla legge
per la elezione del Senato della Repubblica, sugli statuti regionali speciali e
sulla legge per la stampa. Fino al giorno delle elezioni delle nuove Camere,
l'Assemblea Costituente può essere convocata,
quando vi sia
necessità di deliberare nelle materie attribuite alla sua competenza dagli
articoli 2, primo e secondo comma, e 3, comma primo e secondo, del decreto
legislativo 16 marzo 1946, n.
98.
In tale periodo
le Commissioni permanenti restano in funzione. Quelle legislative rinviano al
Governo i disegni di legge, ad esse trasmessi, con eventuali osservazioni e
proposte di emendamenti.
I deputati
possono presentare al Governo interrogazioni con richiesta di risposta scritta.
L'Assemblea
Costituente, agli effetti di cui al secondo comma del presente articolo, è
convocata dal suo Presidente su richiesta motivata del Governo o di almeno
duecento deputati.
XVIII
La presente
Costituzione è promulgata dal Capo provvisorio dello Stato entro cinque giorni
dalla sua approvazione da parte dell'Assemblea Costituente, ed entra in vigore
il 1° gennaio 1948.
Il testo della
Costituzione è depositato nella sala comunale di ciascun Comune della Repubblica
per rimanervi esposto, durante tutto l'anno 1948, affinché ogni cittadino possa
prenderne cognizione.
La Costituzione,
munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle
leggi e dei decreti della Repubblica.
La Costituzione
dovrà essere fedelmente osservata come Legge fondamentale della Repubblica da
tutti i cittadini e dagli organi dello Stato.
Data a Roma, addì
27 dicembre 1947.
ENRICO DE
NICOLAControfirmano: Il Presidente dell'Assemblea Costituente : UMBERTO
TERRACINI Il Presidente del Consiglio dei Ministri: ALCIDE DE GASPERI
Visto: il
Guardasigilli GRASSI