I
SERVIZI DI LOTTOGIGI
BENVENUTO
Art.
89
Nessun
atto del Presidente della Repubblica è valido se non è
controfirmato dai ministri proponenti, che ne assumono la
responsabilità.
Gli
atti che hanno valore legislativo e gli altri indicati dalla legge sono controfirmati
anche dal Presidente del Consiglio dei ministri.