I
SERVIZI DI LOTTOGIGI
BENVENUTO
Art.
79
L'amnistia
e l'indulto sono concessi con legge deliberata a maggioranza dei due terzi dei
componenti di ciascuna Camera, in ogni suo articolo e nella votazione finale.
La legge
che concede l'amnistia o l'indulto stabilisce il termine per la loro
applicazione.
In
ogni caso l'amnistia e l'indulto non possono applicarsi ai reati commessi
successivamente alla presentazione del disegno di legge.