I
SERVIZI DI LOTTOGIGI
BENVENUTO
Art.
13
La
libertà personale è inviolabile.
Non
è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione
personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà
personale, se non per atto motivato dall'Autorità giudiziaria e nei soli
casi e modi previsti dalla legge.
In
casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla
legge, l'autorità di Pubblica sicurezza può adottare
provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro quarantotto ore
all'Autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive
quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto.
È
punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a
restrizioni di libertà.
La
legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva.