I
SERVIZI DI LOTTOGIGI
BENVENUTO
Art.
119
Le
Regioni hanno autonomia finanziaria nelle forme e nei limiti stabiliti da leggi
della Repubblica, che la coordinano con la finanza dello Stato, delle Province
e dei Comuni.
Alle
Regioni sono attribuiti tributi propri e quote di tributi erariali in relazione
a bisogni delle Regioni per le spese necessarie ad adempiere le loro funzioni
normali.
Per
provvedere a scopi determinati, e particolarmente per valorizzare il
Mezzogiorno e le Isole, lo Stato assegna per legge a singole Regioni contributi
speciali.
La
Regione ha un proprio demanio e patrimonio, secondo le modalità
stabilite con legge della Repubblica.